CODICE DI CONDOTTA
ai sensi dell'Art. 27bis del Codice del Consumo (D.lgs.206/2005)

ART. 1 - Definizione
Il codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che il naturopata deve osservare nell’esercizio della professione, quali che siano l’ambito e stato giuridico in cui viene svolta. Inoltre, l’adempimento delle norme contenute in questo codice, serve come sostegno basilare alla coscienza corporativa, supporta e va a fortificare la figura professionale del naturopata, che in questo modo proietta un’immagine ottimale della professione nei confronti della società, dell’amministrazione dello stato e dei professionisti sanitari. Anche al di fuori dell’esercizio della professione il comportamento del naturopata, deve essere consono alla dignità della figura professionale.

ART. 2 - Obbligatorietà
Il naturopata è tenuto alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalla responsabilità morale e disciplinare. L’inosservanza delle norme, elencate nel presente codice, ed ogni azione contraria al corretto esercizio della professione è perseguibile con le sanzioni disciplinari previste.

ART. 3 - Compiti del Naturopata
Il naturopata è un operatore che utilizza metodi naturali applicati al settore del benessere (non nel settore della medicina), pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non-mediche della salute. La funzione professionale specifica del Naturopata è diretta verso coloro che per propria convinzione desiderano seguire norme di condotta salubri, basate sui principi dell’integrazione con la natura. In generale, il compito del naturopata è la difesa e il rispetto della vita, del benessere fisico-psichico-emozionale-spirituale dell’essere umano ed il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, indipendentemente dalle condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
In particolare, il suo compito è finalizzato:

  • alla prevenzione delle malattie mediante interventi di “educazione al benessere” che favoriscono il mantenimento ottimale dell’omeostasi energetico-funzionale.
  • al ripristino dell’equilibrio energetico-funzionale dell’essere umano, intervenendo sulle sue manifestazioni globali e non sulle malattie. Il fine ultimo è di stimolare nelle persone la capacità di autoguarigione e di riequilibrare il rapporto con il proprio ambiente di vita.

INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE

ART. 4 - Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio della naturopatia è fondato sulla libertà e sull’indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del naturopata nel rispetto dei diritti dell’individuo.

ART. 5 - Principi dell’attività professionale
Nell’esercizio della professione il naturopata deve ispirarsi alle conoscenze della tradizione naturopatica (secondo il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale delle scienze della salute, la filosofia naturista e l’arte dell’igiene vitale), alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

ART. 6 - Abuso della condizione professionale
In nessun caso il naturopata deve abusare della sua condizione professionale. II naturopata che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale e personale.

LIMITI DELLA PROFESSIONE

ART. 7 - Limiti della professione
I limiti dell’attività lavorativa del Naturopata sono quelli stabiliti dalle leggi che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente perseguibile. Il Naturopata non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali quella del medico (non può “curare” o fare “diagnosi).

OBBLIGHI PROFESSIONALI

ART. 8 - Obblighi per l’esercizio della professione
Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

  • l’adesione ad una Associazione Professionale di categoria, che garantisca la professionalità del naturopata nei confronti del cliente (esame abilitativo, corsi di aggiornamento, ecc.) e allo stesso tempo, tuteli i diritti del professionista.
  • il Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione (oltre a definirne i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che spettano ad altre professioni).
  • una locazione le cui attrezzature devono essere in accordo con l’attività che vi si svolge e di dimensioni adeguate per comprendere un locale ad uso “studio”, una “sala d’attesa” e una toilette e comunque in accordo con le normative di legge vigenti;
  • l’apertura della partita IVA.
  • un’assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione

ART. 9 - Consenso informato
Il naturopata non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato. Col termine “consenso” si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente il naturopata a utilizzare metodi propri della naturopatia per valutare lo stato di benessere e il conseguente programma personalizzato di benessere. Si usa l’espressione “informato” per sottolineare l’aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve esser libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. È necessario quindi che il naturopata, in forma idonea, spieghi al cliente la sua figura professionale e i relativi ambiti di competenza e che il cliente esprima il consenso informato. Questo viene realizzato utilizzando un foglio intestato (nel quale sono riportati i dati del naturopata) che deve essere firmato dal cliente, il quale in questo modo conferma:

  • che il Naturopata non è un medico;
  • di essere a conoscenza dell’ambito di intervento della naturopatia; che l’eventuale intervento di riequilibrio consiste in un programma di benessere (e non è, e non sostituisce alcuna terapia medica);
  • che i consigli agiscono a sostegno del programma di benessere.

Qualora il cliente sia un minore o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In presenza di esplicito rifiuto del cliente, il naturopata deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente.

ART. 10 - Segreto professionale
1) Il segreto professionale è un diritto del cliente; il naturopata deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. Il naturopata deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino. La rivelazione del segreto è consentita:

A - se imposto dalla legge;

B - se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.

Salvo che per i casi previsti al punto a e b, resta comunque al naturopata la valutazione sull’opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del cliente o di terzi. La morte del cliente non esime il naturopata dall’obbligo del segreto.

2) Il naturopata deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.

3) Nelle pubblicazioni scientifiche di dati, il naturopata deve assicurare la non identificabilità dei clienti. Analogamente il naturopata non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il naturopata deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. Il naturopata non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.

ART. 11 - Informazioni al cliente
La volontà del cliente, liberamente espressa, deve dirigere il comportamento del naturopata, entro i limiti della dignità e della libertà professionale. Il naturopata ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla valutazione naturopatica, sullo stile di vita che sta conducendo e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quella del suo ambiente. Ha il dovere inoltre di istruirlo sulle norme di condotta che deve seguire per raggiungere lo stato ottimale di benessere, indicandogli i passi da seguire nel programma di benessere, così come i processi e reazioni che possono sorgere nella sua applicazione, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte naturopatiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere comunque soddisfatta.

ART. 12 - Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il naturopata ha il dovere dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. Ha inoltre l’obbligo di frequentare annualmente i periodici corsi di formazione e aggiornamento previsti della durata minima di 40 ore.

RAPPORTI CON PROFESSIONISTI SANITARI

ART. 13 - Relazioni con gli altri professionisti
Il Naturopata deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell’ambito della sanità.

ART. 14 - Clienti in trattamento medico
Il naturopata in nessun caso deve, palesemente o coattamente, intervenire su clienti che siano in trattamento medico per patologie gravi. Qualora lo ritenga opportuno può proporre al medico curante la sua collaborazione, sempre e comunque nell’ambito delle sue competenze professionali. Il Naturopata può intervenire su clienti portatori di una patologia a patto che questi abbiano una corretta diagnosi medica. Il programma di benessere si adatterà come complemento e mai sostituendosi alle norme stabilite dal professionista sanitario.

ART. 15 - Sospensioni di terapie mediche
Il naturopata per nessun motivo deve proporre al cliente la sospensione di alcuna terapia medica prescritta dal medico curante.

ART. 16 - Competenza medica
Nell’eventualità che il naturopata, nello svolgimento della sua professione e con gli strumenti in suo possesso, sospetti una situazione patologica deve informare il cliente e invitarlo a rivolgersi al suo medico curante. Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al servizio medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, il naturopata deve astenersi di prestare la propria prestazione professionale.

ACCERTAMENTI VALUTATIVI E PROGRAMMA DI SALUTE

ART. 17 - Agenti naturali di benessere
Il Naturopata si impegna ad esercitare la sua professione a dovere ed ad applicare ai suoi clienti gli agenti naturali di benessere, le norme di condotta salubri ed il mezzi igienici, che, secondo le sue conoscenze possono conseguire risultati più rapidi, economici e semplici al fine di raggiungere lo stato ottimale di benessere.

ART. 18 - Programma personalizzato di benessere e metodi valutativi
Al naturopata è riconosciuta piena autonomia nella scelta degli strumenti miranti a valutare la situazione del terreno/costituzione e delle condizioni energetico-funzionali e nell’applicazione dei programmi per il riequilibrio dello stato di benessere, fermo restando i principi della propria competenza e responsabilità professionale. Ogni proposta deve essere comunque ispirata ad aggiornate e sperimentate acquisizioni naturopatiche o/e scientifiche, alla massima correttezza e all’osservanza del rapporto rischio-beneficio. Il naturopata è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi naturopatici utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi che utilizza.

ART. 19 - Fornitura di prodotti
Il naturopata non può fornire i prodotti naturali necessari al progromma di salute, se non a titolo gratuito.

ART. 20 - Prodotti utilizzati
Il Naturopata non utilizzerà né consiglierà mai prodotti farmaceutici di sintesi. Nemmeno utilizzerà gli agenti naturali per guarire una malattia o sopprimere un sintomo. Né farà uso di nessuno elemento che esuli dalla sua competenza professionale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

ART. 21 - Cure e guarigioni
Il naturopata, conscio del suo ambito professionale, non può dire al cliente che lo “curerà” dalla sua malattia, né affermare “io ho guarito”. È invece permesso informare il cliente che, seguendo il programma personale di benessere, migliorerà la sua qualità di vita in tutti i suoi ambiti e si può anche dire che seguire un programma personale di benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute ottimale e quindi l’assenza di malattie.

ART. 22 - Responsabilità dei propri atti professionali
Il naturopata, consapevole del proprio ruolo e dell’ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali e di conseguenza accetta le responsabilità che ne possono derivare: ogni consulenza rilasciata al cliente deve riportare i dati fiscali del naturopata e la sua firma.

ART. 23 - Competenza professionale
Il naturopata deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al cliente il tempo necessario ad un approfondito colloquio e ad un adeguato esame, avvalendosi delle necessarie indagini. Nel rilasciare al cliente il programma personalizzato di benessere deve fornire in termini comprensibili tutte le idonee informazioni e, per quanto possibile, verificarne la corretta esecuzione. Il naturopata che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve proporre al cliente l’intervento di adeguate specifiche competenze.

ART. 24 - Rifiuto della prestazione professionale
Il naturopata, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, oppure, se ritiene che il cliente non abbia fiducia nei suoi confronti, può rifiutare la propria opera.

ART. 25 - Continuità della prestazione professionale
Il naturopata ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente. Il naturopata non può abbandonare il cliente ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.

ART. 26 - Documentazione tecnica
Il naturopata, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, ha il dovere, nell’interesse esclusivo del cliente, di mettere la documentazione tecnica in suo possesso a disposizione del cliente stesso, dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essi indicati.

ART. 27 - Consigli
Il naturopata può consigliare, ma non pretendere che il cliente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

DOVERI DEL NATUROPATA VERSO BAMBINI, ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

ART. 28 - Assistenza
Nell’esercizio della professione, il naturopata deve impegnarsi a tutelare il minore, l’anziano e il portatore di handicap. Deve in particolare adoperarsi, perché il minore possa avere quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all’anziano e al portatore di handicap siano garantite qualità e dignità di vita. Quando ritenga che l’ambiente nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute o sia sede di maltrattamenti o violenze, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

ONORARI PROFESSIONALI

ART. 29 - Tariffa professionale
Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale dell’intesa diretta tra naturopata e cliente. Il naturopata è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente. I compensi per le prestazioni naturopatiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. II naturopata è libero di prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca artificio per concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

ART. 30 - Limiti
Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità e le informazioni in materia naturopatica devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e a fini di tutela della salute. È fatto divieto al naturopata, conscio dell’impossibilità a priori di determinare il risultato che potrà ottenere, di utilizzare forme di pubblicità ingannevoli atte a far credere al cliente che l’intervento naturopatico possa essere risolutivo su tutte le problematiche relative al benessere psico-fisico dell’individuo.

ART. 31 - Scoperte in campo naturopatico
La comunicazione di scoperte in campo naturopatico deve essere fatta dal naturopata alle strutture alle quali esso aderisce o sulla stampa professionale. La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere data solo dopo adeguata discussione critica nell’ambito della comunità professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese e illusorie speranze.

ART. 32 - Attività pubblicistica
I naturopati che svolgano attività pubblicistica continuativa od occasionale attraverso giornali, emittenti radio televisive, ovvero tengano conferenze a scopo di educazione, di prevenzione, informazione e divulgazione della naturopatia, devono osservare la discrezione e la prudenza consone alla dignità professionale. In particolare devono prendere in considerazione solo dati certi, astenendosi dal dare notizia di metodi non ancora verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera indiretta.

ART. 33 - Divieto di patrocinio
È vietato concedere il proprio patrocinio e il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

ART. 34 - Abuso di titoli
Il naturopata non deve abusare di titoli di cui non è in possesso, né in forma palese, né con un tacito consenso ad eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

ART. 35 - Denominazioni speciali
Il Naturopata rinuncia a qualsiasi tipo di denominazione che legalmente non può essere utilizzata (diplomato, dottore, specialista). Nemmeno potrà anteporre o posporre termini filosofici, religiosi, politici, sanitari alla denominazione di Naturopata. Si potranno utilizzare gradi accademici stranieri se sono legalmente autorizzati.

RAPPORTI TRA NATUROPATI

ART. 36 - Rispetto reciproco
I rapporti tra i naturopati devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. L’opportuna comunicazione tra naturopati delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

ART. 37 - Contrasto di opinione
Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

ART. 38 - Solidarietà tra colleghi
I rapporti tra naturopati devono sempre ispirarsi a principi della giusta solidarietà. Il naturopata deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

ART. 39 - Prestazioni ai colleghi
Il naturopata assiste i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.

ART. 40 - Proposta di consulenze
Qualora il caso o l’interesse del cliente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso ad adeguate competenze, il naturopata deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

ART. 41 - Aiuti e consigli
I naturopati con maggiore esperienza professionale devono aiutare e dare consigli disinteressati, in modo ampio ed efficace ai naturopati meno esperti che lo richiedono.

ART. 42 - Problemi professionali tra naturopati
I problemi professionali tra i naturopati dovranno essere discussi in seno alla struttura associativa; i naturopati possono ricorrere ad altri mezzi dopo aver esaurito questa via.

RAPPORTI TRA NATUROPATI E ASSOCIAZIONE

ART. 43 - Collaborazione
È imperativo per il naturopata dare il proprio contributo e collaborazione allo sviluppo e al miglioramento dell’associazione professionale. Gli incarichi e le commissioni che gli si affidano devono essere accettati, salvo i casi in cui può invocare una causa giustificata.

ART. 44 - Segnalazione di infrazioni
Il naturopata è tenuto a segnalare, con formale comunicazione alla struttura associativa di competenza, ogni infrazione delle regole di reciproco rispetto e di corretta collaborazione tra gli associati. Non è considerata mancanza di rispetto verso i colleghi se il naturopata comunica all’organizzazione professionale, in forma obiettiva e con la dovuta discrezione, le infrazioni alle regola di etica e competenza professionale dei suoi colleghi.

ART. 45 - Scorrettezze professionali
Il naturopata che constati, nell’operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione alla struttura associativa di competenza.

ART. 46 - Salvaguardia delle specifiche competenze
Il naturopata deve vigilare per la salvaguardia delle specifiche competenze che regolano i rapporti della professione con le professioni sanitarie ed è tenuto a segnalare, con formale comunicazione alla struttura associativa di competenza ogni infrazione.

ART. 47 - Astensione dalla collaborazione
Il naturopata si deve astenere dal collaborare in qualsiasi modo con coloro che trasgrediscono le norme statutarie, i regolamentari e quantaltro viene deciso dagli organi direttivi dell’associazione.

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

ART. 48 - Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale
Il naturopata non deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e indipendenza professionale. Il naturopata può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L’attività professionale può essere svolta in forma associata. Il naturopata nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa, dell’esercizio della professione comunque:

- è e resta responsabile dei propri atti;

- non deve subire condizionamenti della sua indipendenza professionale;

- non può accettare forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e lesive della dignità e dell’autonomia professionale.

ART. 49 - Attività nell’interesse della società
Il naturopata è tenuto a partecipare all’attività e ai programmi previsti dalla legge ai fini della tutela della salute, nell’interesse della società. ART. 50 - Lotta contro le tossicodipendenze La partecipazione del naturopata alla lotta contro le tossicodipendenze, per specifica competenza tecnica e responsabilità morale, è essenziale nella prevenzione e nel recupero. Il naturopata deve, qualora richiesto dagli organi competenti, operare in collegamento con i centri di tutela per le tossicodipendenze nel rispetto delle norme vigenti, nell’interesse del singolo e della collettività.

RICERCA

ART. 51 - Ricerca
La ricerca deve ispirarsi all’inderogabile principio dell’inviolabilità dell’integrità psicofisica e della vita del soggetto; essa è subordinata al consenso dell’interessato, che deve essere espresso per iscritto liberamente e consapevolmente previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della ricerca. ART. 52 - Limiti della ricerca In ogni ricerca il cliente non potrà essere privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e al ripristino dello stato di salute. La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati protocolli e aver ricevuto il preventivo assenso di un comitato etico secondo la normativa vigente.

PRESTAZIONI D’URGENZA

ART. 53 - Dovere del naturopata
Il naturopata non può rifiutarsi di intervenire e deve, compatibilmente con le proprie capacità e con le proprie competenze, in qualunque luogo o circostanza, prestare soccorso a chi ne abbisogni e comunque tempestivamente attivarsi per ogni più specifica e adeguata assistenza.

ART. 54 - Calamità
Il naturopata, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell’Autorità competente.